Il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) dovrebbe diventare obbligatorio per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative).

IL PIAO è chiamato a definire, su base triennale e con aggiornamento annuale, diversi profili di interesse dell’attività e dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. La disciplina relativa al Piano è contenuta all’articolo 6 del DL 80/2021.

I nodi ancora da sciogliere sul PIAO per gli Enti Pubblici

Gli Enti Pubblici dovranno attendere ancora qualche giorno per conoscere le norme attuative e di abrogazione delle disposizioni che disciplinano i flussi programmatori unificati in un unico documento, come da Nota Anci sul dl 80. Sappiamo però che è in arrivo un modello tipo.

In attesa dei dpr con gli adempimenti dei piani assorbiti nel PIAO, non resterà che attendere uno o più regolamenti (da sottoporre alla Conferenza Unificata) che individuino e abroghino tutti gli adempimenti degli altri Piani che si sovrappongono al Piano Integrato.

Di quali parliamo? Il PIAO dovrebbe assorbire e sostituire:

  • Piano delle performance
  • Piano operativo del lavoro agile (Pola)
  • Piano triennale dei fabbisogni di personale (Ptfp)
  • Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpc)
  • Piano delle azioni positive per la parità di genere.

I dubbi sul DUP e sul TUEL

I dpr attuativi dovranno anche sciogliere i nodi della difficile convivenza con il Documento unico di Programmazione (DUP), vista la sovrapposizione di contenuto dei due strumenti, seppur con tempistica diversa. Il DUP infatti deve essere presentato entro il 31 luglio dell’anno precedente, mentre il PIAO entro il 31 dicembre.

Tra le norme interessate alla rivisitazione vi è sicuramente l’art. 169, comma 3-bis, del TUEL che integra i contenuti del Piano della Performance nel Piano Esecutivo di gestione. Quest’ultima disposizione, nata con l’intento di semplificare e integrare il processo programmatorio negli enti locali, non sembra compatibile con il nuovo Piano Integrato introdotto dall’art. 6 del D.L. 80/2021.

Come redigere e quando pubblicare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Secondo le previsioni, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dovrà essere strutturato in 7 sezioni e diverse sottosezioni, in particolare:

  1. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 10, D.Lgs. n. 150/2009 (cd. “Decreto Brunetta”);
  2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;
  3. gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili destinata alle progressioni di carriera;
  4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
  5. l‘elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;
  6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
  7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il monitoraggio del risultati 

Il piano dovrà includere anche il monitoraggio dei risultati. A tal scopo dovrà prevedere controlli con cadenza periodica, includendo gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza. Inoltre, dovrà comprendere il monitoraggio delle eventuali azioni attivate da cittadini ed imprese contro le PA inefficienti.

Le scadenze da rispettare

Una volta adottato, il Piano Integrato dovrà essere pubblicato, con i relativi aggiornamenti, entro il 31 dicembre di ogni anno sul sito istituzionale di ciascuna PA ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale (quest’anno, la scadenza è spostata la 31 gennaio 2022).

Quali sono le sanzioni previste per gli Enti inadempienti

In caso di mancata adozione del Piano Integrato l’Ente rischia le sanzioni di cui all’articolo 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, cioè:

  • il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano;
  • il divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati
  • la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19, comma 5, lettera b), del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

Il 9 novembre 2021, partecipa nella tavola rotonda online sul nuovo PIAO

Le informazioni sul PIAO sono in costante aggiornamento, proprio perché ci si trova in una fase di work in progress. I dubbi da parte degli Enti sull’applicazione del nuovo Piano Integrato sono ancora fitti:

  • qual è l’ottica giusta per elaborare il PIAO valorizzando l’attività delle Amministrazioni?
  • il nuovo Piano Integrato si risolve nel collage dei documenti richiesti in precedenza, o può essere l’occasione per adottare un approccio più completo alla gestione degli Obiettivi e degli Indicatori?

Per rispondere a queste e a altre domande frequenti,

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